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Sez. 2, Sentenza n. 938 del 23/09/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 265734 - 01

SENTENZA - REDAZIONE | Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Motivazione contrastante con il dispositivo - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265734-01

SENTENZA - REDAZIONE

Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento; ne deriva che è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)