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Sez. 4 - , Sentenza n. 48766 del 24/10/2019 Ud. (dep. 02/12/2019) Rv. 277874 - 01

SENTENZA - REDAZIONE | Redazione e pubblicazione contestuale di motivazione e dispositivo - Motivazione contrastante con il dispositivo - Prevalenza del contenuto del dispositivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277874-01

SENTENZA - REDAZIONE

Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)