Sez. 1, Sentenza n. 37243 del 25/06/2019 Cc. (dep. 06/09/2019) Rv. 276839 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena - Omessa concessione nel dispositivo della sentenza - Errore materiale correggibile anche dalla Corte di cassazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto. (Fattispecie soggetta "ratione temporis" alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione alle quali, peraltro, la Corte ha osservato che la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non esclude l'applicabilità della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui essa sia affetta da altre ipotesi di errore materiale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)