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Sez. 3, Sentenza n. 4326 del 28/06/1986 (Rv. 447091 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - TRASPORTI PER FERROVIA - ANORMALITÀ DEL SERVIZIO -NOZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447091-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - TRASPORTI PER FERROVIA - ANORMALITÀ DEL SERVIZIO -NOZIONE.*

In tema di danno subito dal viaggiatore, l'art. 11 n. 4 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie, approvate con R.d.l. n. 1948 del 1934 (convertito nella legge n. 911 del 1935) pone una presunzione di colpa che può essere superata dalla dimostrazione - da fornirsi dall'amministrazione ferroviaria, essendo sufficiente al viaggiatore provare l'evento produttivo del danno in conseguenza dell'anormalità del servizio - che quest'ultima sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, ovvero dalla colpa esclusiva del danneggiato o di un terzo. Al riguardo costituisce anormalità del servizio un fatto che si concreta in una deviazione rispetto all'ordinato e regolare svolgimento del servizio stesso, come la fermata delle vetture al di fuori della banchina, in situazione tale da porre in pericolo la incolumità dei viaggiatori nella discesa dalle stesse. (V 4607/85, mass n 442063; (V 1326/71, mass n 351535; (V 1988/67, mass n 329003).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 11/10/1934 num. 1948 art. 11 CORTE COST., Legge 04/04/1935 num. 911 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)