diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12145 del 29/10/1999 (Rv. 530824 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Revocazione proposta dopo il 2 gennaio 1993 - Applicabilità del quarto comma dell' art. 398 cod. proc. civ. nel testo novellato dall' art. 68 della legge 353 del 1990 - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530824-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE

Ad un procedimento di revocazione instaurato dopo il 2 gennaio 1993 - e quindi non pendente a tale data, dovendosi la "pendenza" riferire al grado- ed entro il 29 aprile 1995, con conseguente pendenza alla data del 30 aprile 1995, si applica il quarto comma dell' art. 398 cod.proc.civ. nella nuova formulazione introdotta con l' art. 68 legge 26 novembre 1990 n. 353 e non nel testo previgente, essendo irragionevole anticipare, secondo l' art. 90, primo comma, di questa legge, come da ultimo modificata dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, l' applicazione di alcune nuove norme processuali ai processi pendenti alla data del 2 gennaio 1993 ed escluderla invece per quelli successivi a tale data. Pertanto la citazione, notificata dopo il 2 gennaio 1993, per revocare una sentenza di appello non sospende automaticamente il termine per ricorrere per Cassazione avverso la medesima sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)