Sez. 2, Sentenza n. 5391 del 02/06/1999 (Rv. 526972 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Ricorso per revocazione proposto prima del 30 aprile 1995 - Disciplina ex art. 398, quarto comma cod. proc. civ. - Applicabilità - Sospensione del termine fino al 30 aprile 1995 - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di ricorso per revocazione proposto prima del 30 aprile 1995 (nella specie, avverso sentenza di appello emanata il 23 marzo 1993) trova applicazione, in forza del disposto della legge 4 dicembre 1992, n. 477 e della legge 6 dicembre 1994 n. 673, l'art. 398 cod. proc. civ. nel testo originario, per cui alla proposizione del ricorso per revocazione consegue l'effetto sospensivo automatico del termine per proporre ricorso per cassazione; poiché tale termine ha ripreso a decorrere dal 30 aprile 1995, è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato - in caso di mancata notifica della sentenza impugnata e di applicabilità del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - oltre il 14 giugno 1996; infatti, la legge 20 dicembre 1995 n. 534, nel prevedere che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni previgenti, ha compreso l'art. 398, quarto comma cod. proc. civ. tra le norme di immediata applicazione ai giudizi pendenti al 1 gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Legge 04/12/1992 num. 477 art. 2, Legge 06/12/1994 num. 673, Legge 07/10/1994 num. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)