Sez. 1, Sentenza n. 5603 del 18/06/1996 (Rv. 498152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE | Disposizione di cui al quarto comma dell'art. 398, così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Giudizi instaurati tra il 2 gennaio 1993 ed il 29 aprile 1995 - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE
Secondo il disposto dell'art. 90, primo comma, della legge 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534), il nuovo testo dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., modificato dalla menzionata legge n. 353 del 1990 - secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, ma il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione quando ritenga non manifestamente infondata la domanda - si applica anche ai giudizi instaurati tra il 2 gennaio 1993 ed il 29 aprile 1995.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)