Sez. L, Sentenza n. 3413 del 02/04/1998 (Rv. 514152 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE | Ricorso per revocazione proposto dopo il 2 gennaio 1993 - Disciplina ex art. 398, quarto comma, nuovo testo, cod. proc. civ. - Applicabilità - Sospensione del termine d'impugnazione o del procedimento - Potere del giudice di merito - Condizione - fattispecie relativa ad applicazione della previgente normativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di ricorso per revocazione proposto dopo il 2 gennaio 1993 (nella specie, avverso sentenza di appello notificata il 23 gennaio 1993) trova applicazione, secondo il disposto dell'art. 90, primo comma, della legge 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534), il nuovo testo dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., modificato dalla menzionata legge n. 353 del 1990, in base al quale la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, ma il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza sulla revocazione quando ritenga non manifestamente infondata la domanda. (Nella specie la S.C. ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione tardivamente proposto avverso la suddetta sentenza di appello, data l'inapplicabilità della previgente normativa in tema di effetto sospensivo dell'istanza di revocazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)