Sez. L, Sentenza n. 12947 del 22/12/1997 (Rv. 511120 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Contemporaneità fra il godimento delle ferie e la terapia termale - Diritto alla retribuzione dei giorni di cure come ferie non godute - Insussistenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Qualora il lavoratore si sottoponga alle cure termali in periodo destinato alle ferie egli non ha titolo, per ciò stesso, per pretendere che i giorni dedicati alle cure non vengano imputati a ferie e a richiedere pertanto che essi gli vengano confermati a parte come ferie non godute o come indennità di malattia, a meno che le caratteristiche delle patologie per le quali quelle cure vengono praticate impediscano al lavoratore di realizzare le finalità proprie delle ferie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1993 num. 463 art. 13, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)