Sez. L, Sentenza n. 8413 del 01/08/1995 (Rv. 493511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Contemporaneità con il sottoporsi del lavoratore alle cure termali - Retribuzione dei giorni dedicati a queste ultime come ferie non godute - Inammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 - il quale, nel disporre che i congedi per cure termali possono essere concessi fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative, presuppone che la normale collocazione delle suddette cure sia nel periodo feriale -, qualora il lavoratore si sottoponga alle cure termali nel periodo già destinato alle ferie, lo stesso non ha titolo per richiedere che i giorni dedicati alle cure non vengano imputati alle ferie ed a pretendere, pertanto, che i suddetti giorni gli vengano compensati a parte come ferie non godute, a meno che le caratteristiche delle patologie per le quali quelle cure vengono praticate impediscano al lavoratore di realizzare le finalità proprie delle ferie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)