Sez. L, Sentenza n. 6328 del 06/06/1995 (Rv. 492685 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Fruizione del congedo per cure termali al di fuori del periodo feriale con diritto al relativo trattamento economico da parte del datore di lavoro - Condizioni - Autorizzazione dell'ente previdenziale - Insufficienza - Onere del datore di lavoro di chiedere a detto ente la documentazione sanitaria giustificatrice del provvedimento autorizzatorio - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Anche nel caso in cui il lavoratore sia avviato alle cure idrotermali da parte dell'I.N.P.S., costituisce suo onere, nei rapporti con il datore di lavoro, dimostrare - ai fini della fruizione del relativo congedo al di fuori del periodo feriale e del conseguente trattamento economico - le ordinarie condizioni legittimanti, tra cui quella relativa alla maggiore efficacia ed utilità delle cure nel periodo extraferiale, che deve trovare riscontro in motivata prescrizione medica. Non è sufficiente, quindi, la produzione da parte del lavoratore dell'autorizzazione rilasciata dall'ente previdenziale, né può addossarsi al datore di lavoro l'onere di chiedere l'acquisizione della documentazione sanitaria posta a base del provvedimento autorizzatorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)