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Sez. 3, Sentenza n. 32469 del 01/06/2023 Cc. (dep. 26/07/2023) Rv. 284904 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Confisca - Mutamento di giurisprudenza nazionale e sovranazionale - Revoca della confisca a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284904-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, non può essere revocata, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza che abbia dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di lottizzazione abusiva e disposto contestualmente la confisca delle opere ad essa relative nel caso in cui, in assenza di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, si verifichi un mutamento dell'orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione o dalla Corte EDU.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)