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Sez. 2, Sentenza n. 4541 del 12/12/1985 Ud. (dep. 28/05/1986) Rv. 172881 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - REATO DIVERSO ED ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - LIMITE: NECESSITÀ DELLA DISPONIBILITÀ FISICA DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1985-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172881-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - REATO DIVERSO ED ANTERIORE ALL'ESTRADIZIONE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - LIMITE: NECESSITÀ DELLA DISPONIBILITÀ FISICA DELL'IMPUTATO.*

Il principio di specialità nell'estradizione riguarda soltanto la disponibilità fisica dell'imputato. Esso impedisce, cioè, l'esecuzione di provvedimenti relativi alla libertà personale dello imputato, ma non limita l'Esercizio dell'Azione penale, quando non vi sia necessità della disponibilità fisica dell'estradato. (V mass n 164701; (Conf mass n 151701).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)