Sez. 5, Sentenza n. 3902 del 26/02/2004 (Rv. 570590 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna dell'atto a persona di famiglia del destinatario - Validità della notifica - rapporto di convivenza, in senso stretto, con il destinatario dell'atto - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazione del dispositivo della Commissione tributaria sotto il vigore del d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile "ratione temporis"), eseguita ai fini del decorso del termine breve per impugnare la decisione della stessa Commissione, la consegna della copia dell'atto <<a persona di famiglia>>, prevista dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., non richiede l'ulteriore requisito della convivenza del familiare, atteso che la presunzione della successiva consegna dell'atto si fonda proprio sul vincolo parentale, senza che assuma rilievo autonomo la diversa residenza anagrafica, avente valenza solo presuntiva, della persona consegnataria dell'atto (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita a mani del coniuge, non convivente con il notificando e residente in altro Comune, in assenza di ogni deduzione di intervenuta separazione personale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)