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Sez. 3, Sentenza n. 187 del 11/01/2000 (Rv. 532764 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Consegna della copia dell'atto a persona di famiglia - Rapporto stabile di convivenza con il notificando - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532764-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

La notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna; presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)