diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12482 del 23/11/1992 (Rv. 479648 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie dello Stato - In genere | Personale - Dipendente cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Indennità di buonuscita - Corresponsione ad opera dell'O.P.A.F.S. - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1992-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479648-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie dello Stato - In genere

La controversia relativa all'indennità di buonuscita corrisposta dall'O.P.A.F.S. a dipendente delle FF.SS. cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore (14 giugno 1985) della legge 17 maggio 1985 n. 210 - che, istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato, ha trasformato il rapporto di pubblico impiego del personale in rapporto privatistico - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (ed alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro), tenuto conto che detta controversia, ancorché in essa si discuta della computabilità - nella base di calcolo della buonuscita - dell'indennità integrativa speciale, ha natura previdenziale e che l'art. 44, terzo comma, della legge 14 dicembre 1973 n. 829, relativo alla giurisdizione della Corte dei Conti sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'O.P.A.F.S. in materia di prestazioni obbligatorie, è stato abrogato dall'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75 (affermativo della giurisdizione del T.A.R. sulle controversie in materia di indennità di buonuscita e di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome); mentre la successiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri - la quale ha reso inapplicabile, nei confronti dei medesimi, quest'ultima norma - non ha fatto rivivere la citata disposizione dell'art. 44 della legge n. 829 del 1973, la cui applicabilità non è neppure sostenibile alla stregua della norma transitoria dettata dall'art. 21, ultimo comma, della citata legge n. 210 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 14/12/1973 num. 829 art. 44 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)