diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5852 del 01/07/1997 (Rv. 505592 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Controversia avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto corrisposto dalle Ferrovie dello Stato - Natura previdenziale - Esclusione - Criteri ex art. 413 cod.proc.civ. - Operatività.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505592-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Il trattamento di fine rapporto (denominato indennità di buonuscita) già corrisposto dall'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza ed assistenza per i ferroviari dello Stato) ai dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato (poi trasformato in società per azioni) cessati dal servizio e, dopo la soppressione dell'Opera, erogato direttamente dalla società datrice di lavoro, ha natura retributiva e quindi, al fine di individuare il foro territoriale nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità suddetta, deve farsi riferimento ai criteri posti dall'art. 413 cod.proc.civ. per la determinazione della competenza per territorio, trattandosi di una controversia individuale di lavoro, e non già a quello dettato dal primo comma dell'art. 444 cod.proc.civ. per le controversie previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)