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Sez. L, Sentenza n. 8097 del 27/08/1997 (Rv. 507214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Personale Ferrovie dello Stato - Natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di fine rapporto comunque denominata - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Avuto riguardo alle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 deve ritenersi che l'indennità di fine rapporto, anche quella denominata di buonuscita e attribuita al personale ferroviario, abbia natura retributiva e non previdenziale. Tale natura trova conferma nella circostanza che, a norma dell'art. 1, comma quarantatreesimo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro S.p.A. Ferrovie dello Stato e non più, come per il passato dall'Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato. Conseguentemente la competenza per territorio delle controversie aventi per oggetto l'accertamento e l'ammontare dell'indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e non in base a quello di cui all'art. 444, primo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)