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Sez. 1, Sentenza n. 2021 del 26/06/1971 (Rv. 352664 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - CONTEGNO LESIVO DEL DOVERE DI LEALTA PROCESSUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352664-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NOZIONE - CONTEGNO LESIVO DEL DOVERE DI LEALTA PROCESSUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il dolo processuale previsto dal n 1 dell'art 395 cod proc civ non si identifica con il mendacio, ne con la reticenza, ne con l'omessa esibizione di documentì ma deve consistere in raggiri e artifici, tali da paralizzare o sviare la difesa di parte, e da impedire al giudice l'accertamento della verita. Anche un atteggiamento censurabile sotto il profilo del dovere di lealta e di probita in giudizio (art 88 cod proc civ), non assurge a motivo di revocazione se si risolve in una omissione, e non in attivita positiva nei sensi suindicati. (Conf 3775'69, mass n 344060' 2966'66, mass n 325578).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)