Sez. 3, Sentenza n. 7740 del 29/03/2007 (Rv. 599202 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale - Danno biologico e danno morale - Liquidazione - Determinazione equitativa - Integralità del risarcimento - Necessità - Conseguenze - C.d. personalizzazione del danno - Determinazione Necessità - Portata - Modalità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di liquidazione del danno biologico e del danno morale, entrambe voci di danno non patrimoniale, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne - sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) -, l'integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso l'idoneità a costituire utile elemento di valutazione equitativa del danno da microinvalidità il criterio posto dal d.l. n. 70 del 2000, in difetto dell'indicazione da parte dei giudici di merito dei parametri in concreto seguiti e dei correttivi adottati idonei a garantire una liquidazione del danno ossequiosa del principio di c.d. personalizzazione del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)