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Sez. 3, Sentenza n. 392 del 11/01/2007 (Rv. 594440 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione secondo il criterio equitativo - Ammissibilità - Ricorso ai parametri standardizzati e predeterminati contenuti nelle cc.dd. "tabelle" degli uffici giudiziari - Legittimità - Condizioni - Personalizzazione del risultato finale - Necessità.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594440-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

La liquidazione equitativa del danno biologico può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base di criteri standardizzati e predeterminati, assumendosi come parametro il valore medio per punto calcolato sulla media dei precedenti in virtù della cosiddette "tabelle" presso l'ufficio giudiziario, purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, così evitandosi l'eventualità che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)