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Sez. 3, Sentenza n. 3766 del 23/02/2005 (Rv. 580129 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno biologico - Criteri equitativi puri - Adozione - Legittimità - Criterio del valore medio del punto di invalidità - Adozione - Legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580129-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di liquidazione del danno biologico, il giudice di merito può adottare tanto il criterio equitativo puro, quanto criteri predeterminati e standardizzati, previa definizione, in quest'ultimo caso, di una regola ponderale commisurata al caso specifico. Valido criterio di liquidazione equitativa del danno alla salute sarà, pertanto, quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, onde la decisione di adottare un criterio consimile non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purchè sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso concreto, condizioni di corretta applicazione del criterio medesimo essendo quelle del suo collegamento al danno specifico e della sua personalizzazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)