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Sez. 1, Sentenza n. 3374 del 29/10/1980 Ud. (dep. 15/04/1981) Rv. 148392 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO - POSSIBILITA DI DISASTRO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI INFORTUNIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148392-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - PERICOLO - POSSIBILITA DI DISASTRO - ESCLUSIONE - POSSIBILITA DI INFORTUNIO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Nella previsione legislativa del delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e compreso - come si ricava dal riferimento, sia nel titolo che nella formulazione della norma, agli infortuni sul lavoro, concetto diverso dal disastro - anche il semplice infortunio, per cui la norma si riferisce a qualunque apparecchiatura necessaria per evitare infortuni sul lavoro, anche se individuali, e non soltanto a quelle essenziali per evitare una grave situazione di pericolo. (nella specie si trattava di un ponteggio che si elevava sino a quattordici metri dal suolo. La Cassazione ha ritenuto esatto il ragionamento dei giudici di merito che avevano stimato che lo stesso, per la sua stessa funzione, che e quella di consentire durante la costruzione di un edificio a piu piani, la presenza su di esso di operai a vari livelli dal suolo, rientrasse nella previsione della norma di cui all'art 437 cod pen). (V mass n 145566; (V mass n 144760; (V mass n 135832).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)