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Sez. 6, Sentenza n. 25 del 29/10/1994 Ud. (dep. 05/01/1995) Rv. 200080 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico | Durata dell'interruzione o entità del turbamento - Indifferente purché rilevante - Irrilevanza: nozione - Fattispecie: servizio sanitario.
Stato
decisa il 1994-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200080-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 340 cod. pen., la durata dell'interruzione come l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti. La irrilevanza va ravvisata ogniqualvolta il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneo riparo, rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto integrato il reato nella condotta di un tossicodipendente che, nel servizio di pronto soccorso dell'ospedale, aveva rifiutato la terapia proposta e si era sdraiato nel corridoio, sì da impedire il transito verso gli ambulatori e l'accesso alla sala di urgenza, venendone allontanato dall'intervento degli agenti di polizia. In motivazione si precisa che, tale episodio non ripetuto, riconducibile all'atteggiamento morboso di un tossicodipendente ed immediatamente risolto, potrà aver provocato irritazione, ma non si dimostra idoneo a turbare la regolarità di una qualunque prestazione del servizio sanitario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)