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Sez. 6, Sentenza n. 8725 del 19/04/2000 Ud. (dep. 02/08/2000) Rv. 220748 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Turbamento non incidente sulla concreta operatività globale dell'ufficio - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220748-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., qualora la condotta non sia idonea a determinare l'interruzione dell'ufficio né a turbare la regolarità di esso in maniera apprezzabile. (Fattispecie nella quale nel corso di un dibattimento un soggetto aveva aggredito verbalmente un teste all'esito della deposizione di questo. La Suprema Corte ha osservato che una simile evenienza rientra nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alla celebrazione della udienza, spettando a chi la gestisce di assumere le concrete iniziative del caso, come era avvenuto in concreto, avendo il Pretore esercitato i normali poteri di disciplina della udienza a norma dell' art. 470 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)