diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 36404 del 28/05/2014 Ud. (dep. 29/08/2014) Rv. 259901 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento materiale - Turbamento non incidente sull'ufficio o servizio nel loro complesso - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259901-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità, senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio, non potendo assumere rilievo eventuali interferenze esterne che, per gli effetti minimali che producono, rientrano nella ordinaria sfera di maleducazione, sgarbo o petulanza, ovvero nella fisiologica prevedibilità delle tensioni umane connesse alle forme, ai tempi e alle modalità dell'intervento posto in essere da un pubblico ufficiale, tanto da essere agevolmente controllabili o superabili attraverso i "normali meccanismi di difesa" di cui l'ufficio o il servizio dispone, proprio nella prospettiva di assicurarne la costante continuità di funzionamento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell'imputato che si era frapposto fisicamente, e ricorrendo a toni concitati, tra la moglie e un carabiniere, il quale stava chiedendo alla donna chiarimenti sull'espletamento di una pratica, in ragione delle lamentele ricevute da terzi, così da indurre il pubblico ufficiale ad interrompere per ragioni di opportunità l'attività di servizio in corso di svolgimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)