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Sez. 1, Sentenza n. 192 del 21/01/1985 (Rv. 438414 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS" CONVIVENZA DEI CONIUGI DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438414-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO PER ESCLUSIONE DEL "BONUM PROLIS" CONVIVENZA DEI CONIUGI DOPO LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO - CONTRASTO CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*

La delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis", voluta da uno degli sposi ed accettata dall'altro, non trova ostacolo nel limite costituito dall'ordine pubblico, nemmeno quando i coniugi abbiano a lungo convissuto dopo la celebrazione del matrimonio stesso, tenuto conto che anche l'ordinamento statuale, specie dopo la riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, valorizza la volontà degli sposi, per la Costituzione e la permanenza del vincolo matrimoniale, e riconosce effetti invalidanti al patto di esclusione o rifiuto di determinate conseguenze del vincolo medesimo, ove incidenti sui suoi elementi fondamentali. Pertanto, la suddetta sentenza, pur ricollegandosi a norme del diritto canonico sostanzialmente divergenti, sia sulla ricorrenza di una situazione di nullità in base alla sola volontà contraria alla procreazione, sia sulla rilevabilità di tale nullità senza limiti di tempo e senza preclusioni derivanti dalla convivenza dei coniugi, non contiene Disposizioni lesive dei principi fondamentali ed essenziali della disciplina matrimoniale dell'ordinamento italiano, e non contrasta conseguentemente con l'ordine pubblico, come fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18 del 1982 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929 n. 847). (V 243/84, mass n 432506; (V 5026/82, mass n 422952).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)