Sez. 1, Sentenza n. 6064 del 04/12/1985 (Rv. 443197 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO - DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI O DI UNO SOLO DI ESSI MA MANIFESTATO ALL'ALTRO - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DELL'INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO - DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI O DI UNO SOLO DI ESSI MA MANIFESTATO ALL'ALTRO - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario per la esclusione dell'indissolubilità del vincolo, da parte di entrambi i coniugi, ovvero di uno solo di essi, ma manifestata all'altro coniuge, deve negarsi la ricorrenza di un ostacolo alla delibazione per contrarietà con l'ordine pubblico, tenuto conto che la comunanza o comunque partecipazione all'altro coniuge di detta esclusione non consente di ravvisare una violazione del principio della tutela dell'affidamento incolpevole, e che anche lo ordinamento interno, pur dopo l'introduzione del divorzio, non consente la cessazione del vincolo per mera volontà delle parti, né l'apposizione di condizioni o termini al vincolo stesso, mentre la diversità di disciplina, rispetto all'ordinamento canonico, in ordine agli effetti di detta apposizione di condizioni o termini (art. 108 cod. civ.), nonché ai casi ed ai limiti di tempo in cui può essere fatta valere la simulazione del matrimonio (art. 123 cod. civ.), non coinvolge i principi fondamentali dell'ordinamento medesimo, e non è pertanto rilevante al fine della sussistenza dell'indicato limite dell'ordine pubblico. (V 2824/85, mass n 440587; (V 192/85, mass n 438414; (V 243/84, mass n 432506; (V 5026/82, mass n 422952).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)