diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3057 del 07/05/1986 (Rv. 446065 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI CONIUGI DELLA INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO ("BONUM SACRAMENTI") - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO.*
Stato
decisa il 1986-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446065-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PER ESCLUSIONE DA PARTE DI UNO SOLTANTO DEI CONIUGI DELLA INDISSOLUBILITÀ DEL VINCOLO ("BONUM SACRAMENTI") - CONTRARIETÀ CON L'ORDINE PUBBLICO.*

La delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi dell'indissolubilità del vincolo ("bonum sacramenti"), deve essere negata, per contrarietà con l'ordine pubblico, in relazione agli inderogabili principi della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, qualora detta esclusione sia rimasta confinata nella sfera psichica del suo autore (cosiddetta riserva mentale), in quanto non manifestata all'altro coniuge, o comunque dallo stesso non percepita e non percepibile con l'uso della normale diligenza, e sempreché tale coniuge "incolpevole" non abbia richiesto la declaratoria di esecutività o non abbia prestato ad essa adesione (dato che gli indicati principi mirano a difendere valori individuali, non sottratti alla disponibilità del soggetto tutelato). Ove non ricorra l'indicata situazione, la delibazione medesima deve ritenersi consentita, tenuto conto che anche l'ordinamento italiano tende a garantire la stabilità del vincolo coniugale ed a sottrarlo alla volontà dei coniugi (essendo ricollegati i casi di divorzio a obiettive situazioni d'impossibilità di mantenere in vita la comunione materiale e spirituale dei coniugi), e che inoltre la Mancanza nell'ordinamento canonico di Disposizioni analoghe a quelle dell'art. 123 cod. civ., circa i casi ed i tempi in cui può essere fatta valere la simulazione del matrimonio, configura una diversità di disciplina, rispetto all'ordinamento interno, che non interferisce sui principi fondamentali ed essenziali di quest'ultimo, con la conseguenza che non viene a violare il suddetto ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che pronunci quella nullità indipendentemente dalle Disposizioni del citato art. 123 cod. civ.. (V 6064/85, mass n 443197; (V 4644/85, mass n 442102; (V 4130/85, mass n 441655; (V 192/85, mass n 438414).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Civ. art. 123, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)