Sez. 4, Sentenza n. 115 del 28/10/2005 Cc. (dep. 05/01/2006) Rv. 232865 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO | Imputato latitante - Difensore d'ufficio - Liquidazione dell'onorario e delle spese a carico dell'erario - Previo esperimento procedure di recupero del credito - Necessità - Esclusione - Equiparazione al difensore dell'irreperibile.
DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO
Ai fini delle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio, la situazione del difensore dell'imputato irreperibile, per il quale l'art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 82 dello stesso d.P.R., è equiparabile a quella del difensore dell'imputato latitante, posto che l'impossibilità di rintracciare l'assistito e, quindi, di azionare le procedure di recupero del credito sussiste anche quando questi è in stato di latitanza, che, al pari dell'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)