Sez. 4, Sentenza n. 48217 del 28/10/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 231093 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO | Difensore d'ufficio dell'irreperibile - Liquidazione dell'onorario e delle spese a carico dell'erario - Estensione della previsione al difensore d'ufficio del latitante - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - DI UFFICIO
La liquidazione dell'onorario e delle spese con addebito all'erario, prevista in favore del difensore d'ufficio dell'irreperibile dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'art. 32 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale), non può trovare applicazione anche in favore del difensore d'ufficio del latitante, attesa la distinzione che va operata tra l'irreperibilità, non necessariamente frutto di una condotta volontaria, e la latitanza, che invece deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all'esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 32 bis CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 116 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)