Sez. 2, Sentenza n. 14617 del 30/05/2008 (Rv. 603498 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Spazi per parcheggi - Vincolo di destinazione di cui all'art. 41 - Sexies della legge n. 1150 del 1942 - Diritto d'uso del proprietario dell'immobile - Azionabilità nei confronti del terzo acquirente dell'area dall'originario costruttore - Ammissibilità - Domanda di nullità del contratto stipulato dal terzo e domanda di riconoscimento del diritto di uso - Rapporto di subordinazione della seconda - Esclusione.
URBANISTICA - IN GENERE
Il vincolo pubblicistico - imposto dall'art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, come modificato prima dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 e poi dall'art. 2 della legge n. 122 del 1989 - secondo cui nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni devono essere riservati a parcheggio appositi spazi, non può vedersi realizzato ove su tali spazi venga installata un'autorimessa; ne consegue che, in un caso del genere, la domanda con la quale il privato proprietario titolare del diritto di uso del parcheggio abbia chiesto la declaratoria di nullità del contratto col quale l'originario costruttore aveva alienato ad un terzo l'area poi utilizzata per l'autorimessa non implica l'inammissibilità della domanda subordinata di riconoscimento del diritto d'uso sulla medesima area da adibire a parcheggio, non essendo quest'ultima in alcun modo dipendente da quella di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)