Sez. 2, Sentenza n. 3717 del 19/04/1994 (Rv. 486276 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere | Aree da destinare a parcheggio per le nuove costruzioni - Vincolo pubblicistico di destinazione - Area adibita ad autorimessa a pagamento da parte del costruttore - Soddisfacimento del vincolo - Esclusione.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere
In tema di aree da destinare - per il disposto dell'art. 41 "sexies" della legge urbanistica, introdotto dall'art. 18 della legge ponte - a parcheggio per le nuove costruzioni -, non può ritenersi rispettata la finalità propria della normativa vincolistica in presenza di un comportamento del costruttore che adibisca l'area stessa ad autorimessa a pagamento, ancorché mettendola anche a disposizione dei proprietari delle unità abitative, poiché in tal modo viene meno la relazione necessaria e permanente tra la cosa principale e quella accessoria e la possibilità di utilizzazione dell'autorimessa da parte dei detti proprietari viene a dipendere da fattori soggettivi e variabili, mentre la suddetta finalità si realizza soltanto con il vincolo reale di destinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)