Sez. L, Sentenza n. 8106 del 15/06/2001 (Rv. 547490 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Mutuo consenso in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti - Rilevanza - Cessazione della funzionalità di fatto del rapporto determinata dalle parti in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
È configurabile la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1372, comma primo, cod. civ., anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti. In particolare, è suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento delle parti che, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione e quindi il mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso. (Nella specie, enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva considerato il fatto in sè del decorso del tempo solo come inidoneo ai fini della prescrizione, omettendo del tutto di valutarlo sotto il profilo della sua rilevanza in relazione alla lunghezza del periodo di non attuazione del rapporto - per oltre quattro anni -, nonché di tenere conto di altre circostanze di fatto, ipoteticamente significative di una volontà risolutoria, quali la percezione da parte del lavoratore del TFR senza alcuna riserva, la sottoscrizione per accettazione della risoluzione del rapporto e la mancanza di qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalità di esso nel periodo antecedente alla proposizione dell'azione giudiziaria).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)