Sez. 3, Sentenza n. 4138 del 25/02/1981 Ud. (dep. 06/05/1981) Rv. 148713 - 01
ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICO ABUSIVO DI FANGHI SECCHI DA LAVORAZIONE INDUSTRIALE - SUSSISTENZA DI REATO - ECOLOGIA.*
ACQUE - INQUINAMENTO - SCARICO ABUSIVO DI FANGHI SECCHI DA LAVORAZIONE INDUSTRIALE - SUSSISTENZA DI REATO - ECOLOGIA.*
Costituisce reato ai sensi dell'art 21 legge 10 maggio 1976 n 319 lo scarico abusivo su un suolo privato di una massa di fanghi secchi, residui solidi da una lavorazione industriale, in misura idonea a determinare un pericolo di inquinamento, anche quando avvenga mediante interramento, abbia carattere episodico o durata circoscritta nel tempo.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)