Sez. 3, Sentenza n. 2260 del 24/11/1981 Ud. (dep. 06/03/1982) Rv. 152621 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO - NOZIONE - COLLEGAMENTO TRA FONTE E TERMINALE - NECESSITÀ ESCLUSA - CONTINUITÀ O STATO LIQUIDO DELLE SOSTANZE - IRRILEVANZA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO - NOZIONE - COLLEGAMENTO TRA FONTE E TERMINALE - NECESSITÀ ESCLUSA - CONTINUITÀ O STATO LIQUIDO DELLE SOSTANZE - IRRILEVANZA.*
Il termine scarico usato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 non implica necessariamente uno stabile collegamento tra la fonte e il terminale dello scarico, né la continuità dello scarico stesso o lo stato liquido delle sostanze scaricate. Tale nozione, che sarebbe riduttiva con i limiti indicati, non è consentita dall'art. 1 della legge che pone con particolare ampiezza l'oggetto della sua tutela nella disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, in tutte le acque, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo. (V mass n 148713).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)