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Sez. 1, Sentenza n. 5120 del 06/04/2001 (Rv. 545659 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa - Alterante i termini della controversia - Inammissibilità - Fattispecie in tema di domanda, formulata in primo grado, di pagamento del saldo del prezzo del corrispettivo pattuito nel contratto d'appalto di OO.PP. con la stazione appaltante, e, in appello, di domanda di pagamento di acconti maturati in corso d'opera.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545659-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. (Nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica non consentita della domanda di pagamento del saldo del corrispettivo pattuito col contratto d'appalto di OO.PP. con l'ente appaltante, la richiesta, formulata in appello, di pagamento degli acconti maturati in corso d'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)