Sez. 3, Sentenza n. 14603 del 24/03/2015 Cc. (dep. 10/04/2015) Rv. 263334 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI | Termine perentorio di giorni dieci per la decisione - Deposito del dispositivo - Sufficienza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - MOTIVI
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il principio, secondo il quale il provvedimento che dispone la misura cautelare reale perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il prescritto termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti al tribunale, deve essere inteso nel senso che è necessario e sufficiente, affinché non si produca l'effetto caducatorio, che, entro il termine predetto, il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo, mentre è irrilevante la data di deposito della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)