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Sez. L, Sentenza n. 4496 del 15/05/1987 (Rv. 453201 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE - RITENUTA D'ACCONTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ EX ART. 3 COST. DELLA RIVALUTAZIONE E DELL'ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE SEPARATA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453201-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE MONETARIA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE - RITENUTA D'ACCONTO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ EX ART. 3 COST. DELLA RIVALUTAZIONE E DELL'ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE SEPARATA - IRRILEVANZA.*

Il maggior credito da svalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non rappresenta una Forma risarcitoria da fatto illecito, ma costituisce una componente essenziale del credito di lavoro al quale si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennità di contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella reale. Pertanto, la somma liquidata a titolo di rivalutazione monetaria rientra - al pari della retribuzione nominale - nella nozione di reddito da lavoro dipendente prevista dall'art. 46, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad operare la ritenuta di acconto, a norma dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche su di essa, pure quando proceda al pagamento della retribuzione in Sede di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che ciò comporti violazione dei principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione ed essendo inoltre irrilevante, nella controversia limitata alla questione della tassabilità o meno di detta rivalutazione, la questione della legittimità o meno, in rapporto al principio costituzionale di uguaglianza, dell'assoggettamento della stessa rivalutazione a tassazione separata. (V 4127/86, mass n 446911; (V 2979/86, mass n 445981; (V 2031/86, mass n 445230; (V 3105/85, mass n 440805; (V 912/85, mass n 439085; (V 717/85, mass n 438925; (V 1855/84, mass n 433924; (V 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 53, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)