Sez. 5, Sentenza n. 7583 del 06/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213647 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Amministratore della società che sia semplice prestanome - Sua responsabilità a titolo omissivo - Fondamento - Dolo generico o eventuale.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Nel reato di bancarotta fraudolenta, l'amministratore della società che abbia assunto la carica quale semplice prestanome di altro soggetto (il quale concretamente ha agito come amministratore di fatto) risponde, per il suo comportamento omissivo, del reato contestato, in quanto l'accettazione della predetta carica gli conferisce, comunque, doveri di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di dolo generico, quando la condotta omissiva sia stata accompagnata dalla consapevolezza che da essa potevano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero di dolo eventuale, quando egli abbia agito accettando il rischio che detti eventi si verificassero.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)