Sez. 1, Sentenza n. 3536 del 05/08/1977 (Rv. 387125 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE SULLA AMMISSIBILITA - NATURA - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - DECRETO DEL TRIBUNALE SULLA AMMISSIBILITA - NATURA - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - NATURA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto motivato, con cui il tribunale decide in camera di consiglio, ai sensi del secondo comma dell'art 274 cod civ nel testo risultante dall'art 2 della legge n 1047 del 1971, sulla ammissibilita dell'Azione per la dichiarazione di paternita, ha natura decisoria e definitiva, come dimostra il fatto che esso e soggetto a reclamo con ricorso alla Corte d'appello. Ne consegue che anche il decreto della Corte d'appello ha natura decisoria e definitiva ed e percio impugnabile con ricorso per Cassazione. (Conf 155/75, mass n 373330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 23/11/1971 num. 1047 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)