Sez. U, Sentenza n. 6051 del 15/10/1983 (Rv. 430859 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - CONDIZIONI - ATTO DI NOMINA O SCRITTO EQUIPOLLENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - INSERIMENTO DEL LAVORATORE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICISTICA DELL'ENTE - CONDIZIONI - ATTO DI NOMINA O SCRITTO EQUIPOLLENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'inserimento del lavoratore dipendente nell'ambito della organizzazione pubblicistica di un ente pubblico non economico, quale l'ente di sviluppo in Puglia e Lucania, che costituisce requisito per la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non deve risultare necessariamente da un atto di nomina o scritto equipollente, ma può evincersi da Atti e comportamenti concludenti, che rivelino la volontà dell'ente medesimo di far propria la prestazione lavorativa per utilizzarla nella sua struttura organizzativa e per i fini pubblicistici da esso perseguiti. (V 1203/81, mass n 411773; (V 2956/71, mass n 354215).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 18/03/1947 num. 281, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)