Sez. 3, Sentenza n. 591 del 30/01/1982 (Rv. 418338 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ESISTENZA E TEMPESTIVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - AVVISO DI RICEVIMENTO - RILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA - PRODUZIONE DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - ESISTENZA E TEMPESTIVITÀ - DETERMINAZIONE - CRITERI - AVVISO DI RICEVIMENTO - RILEVANZA - RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA - PRODUZIONE DELLA SOLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale occorre riferirsi alla ricevuta di ritorno, perché soltanto tale documento è idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato. Pertanto, quando al ricorso per Cassazione, affidato al servizio postale per la notificazione, venga allegata la sola ricevuta di spedizione e non anche la ricevuta di ritorno e l'intimato non siasi costituito, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile. (V 4935/80, mass n 408793; (V 1471/79, mass n 397805; (V 2109/74, mass n 370417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)