Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 17/05/1986 (Rv. 446266 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA RICEVUTA DI RITORNO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA RICEVUTA DI RITORNO.*
Al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notificazione di un atto giudiziario eseguita per mezzo del servizio postale, occorre far riferimento ai dati risultanti dalla ricevuta di ritorno, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'eseguita notificazione, della data in cui è avvenuta e della persona cui il piego è stato consegnato. (Conf 5895/83, mass n 430743; (Conf 591/82, mass n 418338; (Conf 5315/80, mass n 409178).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)