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Sez. 1, Sentenza n. 2566 del 23/03/1996 (Rv. 496535 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE | Mancata ammissione al passivo di un credito - Omessa opposizione allo stato passivo - Reclamo ex art. 26 legge fall. in sede di riparto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496535-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE

Il provvedimento di ammissione di un credito al passivo fallimentare costituisce per ogni creditore il titolo necessario per trovare soddisfazione coattiva sul patrimonio del debitore fallito. In mancanza, quindi, di un provvedimento di ammissione adottato nella procedura prevista dagli artt. 93 e segg. legge fallimentare, il creditore, che non abbia proposto opposizione allo stato passivo, può soltanto chiedere l'ammissione al passivo di detto credito in via tardiva, qualora non si sia verificata una preclusione, mentre non gli è consentito proporre reclamo ex art. 26 legge fallimentare avverso la mancata previsione del credito in sede di riparto, ancorché trattasi di credito prededucibile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 112, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 112, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)