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Sez. 1, Sentenza n. 17000 del 26/08/2004 (Rv. 576256 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Curatela del fallimento subentrata nel rapporto locativo - Credito del locatore - Prededucibilità - Configurabilità - Procedura di accertamento del passivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576256-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, ove non eserciti il recesso, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all'apertura del fallimento medesimo, esponendolo, in caso d'inosservanza, ai comuni effetti dell'inadempimento. Ne consegue che i crediti del locatore vanno soddisfatti in prededuzione, ma in ogni caso accertati in sede concorsuale secondo le modalità stabilite dagli artt. 93 ss. L.F., a tale procedura essendo assoggettati anche i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, da soddisfarsi con priorità rispetto a quelli "concorsuali" ex art. 111, primo comma primo, L.F.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)