Sez. 3, Sentenza n. 1707 del 25/02/1997 (Rv. 502665 - 01)
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE | Banchina laterale - Utilizzabilità sia pure eccezionale da parte dei conducenti di veicoli - Rilevanza - Conseguenze - Esigenze di sicurezza e di prevenzione sussistenti per la carreggiata - Estensione - Danni derivanti da insidie o trabocchetti - Imputabilità alla P.A..
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE
Per il disposto dell'art. 106 del previgente codice della strada l'obbligo del conducente di non invadere la banchina laterale riguarda l'uso normale della strada, ma non anche le manovre saltuarie di breve durata, quale il sorpasso di veicoli procedenti nella stessa direzione di marcia. Conseguentemente, l'utilizzabilità sia pure eccezionale della banchina pone le stesse esigenze di sicurezza e di prevenzione che valgono per la carreggiata, che non deve presentare per l'utente insidie o trabocchetti, con conseguente imputabilità alla P.A. dei danni che ne siano derivati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 106 CORTE COST., Cod. Strada art. 106 CORTE COST., DPR 30/06/1959 num. 420 art. 1, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 1), Decreto Legge 10/09/1993 num. 360 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)