Sez. 3, Sentenza n. 1259 del 21/02/1980 (Rv. 404760 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE (MANUTENZIONE) - OBBLIGO DI NON COSTITUIRE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - INSIDIA O TRABOCCHETTO - CARATTERI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE (MANUTENZIONE) - OBBLIGO DI NON COSTITUIRE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - INSIDIA O TRABOCCHETTO - CARATTERI.*
La pubblica amministrazione, e cosi l'imprenditore che si assuma la manutenzione di un'opera pubblica, sono tenuti ad osservare, nello svolgimento di detta attivita, non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza e, in ispecie, la norma primaria e fondamentale del neminem laedere, per evitare danni alla vita, all'incolumita e al patrimonio dei privati. In particolare, essi debbono far si che l'opera non presenti per l'utente, che faccia affidamento sulla sua apparente regolarita, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), che, peraltro, richiede congiuntamente i caratteri, obiettivo e subiettivo, della non visibilita e della non prevedibilita del pericolo e deve, pertanto, escludersi ove manchi uno solo di tali due elementi. (Conf 375/79, mass n 396472; (Conf 5182/78, mass n 394929; (Conf 3143/77, mass n 386675; (Conf 3771/75, mass n 377976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)