Sez. L, Sentenza n. 4719 del 29/08/1979 (Rv. 401280 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA RIPRISTINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - MISURA RIPRISTINATA DALL'ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - RETROATTIVITA - ESCLUSIONE.*
In tema di pensione di invalidita, l'art 24 della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale fissa la soglia dell'invalidita pensionabile nella permanente riduzione della capacita di guadagno a meno di un terzo, anziche a meno della meta - giusta quanto prescritto dalla precedente normativa (art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971) - non opera, in difetto di espressa previsione di retroattivita, nei giudizi pendenti in situazioni verificatesi prima della entrata in vigore della legge medesima (20 giugno 1975), e, pertanto, non puo valere ad escludere il diritto a pensione che spetti, con decorrenza anteriore all'indicata data, in forza della previgente citata disciplina. (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511; (Conf 3745/77, mass n 387412).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)