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Sez. 1, Sentenza n. 20120 del 18/09/2006 (Rv. 592749 - 01)

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE | Movimento politico con unico candidato alle elezioni - Obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale previsto dall'art. 12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per i partiti e movimenti politici - Necessità - Fondamento - Assolvimento del suddetto obbligo con il rendiconto previsto dall'art. 7 della medesima legge 10 dicembre 1993, n. 515 a carico dell'unico candidato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592749-01

ELEZIONI - POLITICHE - IN GENERE

In tema di spese elettorali sostenute dai partiti politici, l'art.12, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 - sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica -, nel prevedere l'obbligo di presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei rappresentanti di "partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati", considera non soltanto partiti e movimenti, vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quale rientra anche - come nella specie, il caso della presentazione di un unico candidato, posto che una lista non deve necessariamente comprendere, a differenza dei "gruppi di candidati", una pluralità di soggetti che sollecitano il voto degli elettori senza che l'obbligo di rendiconto possa ritenersi soddisfatto già con la presentazione del rendiconto previsto a carico del singolo candidato giacché gli obblighi incombenti sul candidato, previsti dall'art. 7, comma sesto, e dall'articolo 14, comma primo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e quelli gravanti sulla organizzazione politica ai sensi dell'art. 12, comma primo, stessa legge, non soltanto sono assoggettati al controllo di organi diversi, ma hanno oggetto differente, di modo che, anche ammettendo che nel caso di unico candidato presentato dall'organizzazione i dati vengano sostanzialmente a coincidere. Deve escludersi che i due controlli siano fungibili e che la dichiarazione presentata ad uno degli organi di controllo dal candidato possa sostituire il consuntivo, che va presentato dall'organizzazione politica al Collegio di controllo presso la Corte dei Conti.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1993 num. 515 art. 7, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 12, Legge 10/12/1993 num. 515 art. 14 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)